La guerra del diritto

La repressione planetaria dopo l'11 settembre
I parte

 



Questo articolo dell'avvocato Giuseppe Pelazza è tratto dalla rivista Guerre e Pace, n. 86, febbraio 2002.

Oggi il solo "proporsi" indefinibili "atti di terrorismo" può portare a quindici anni di carcere; mentre una legge introduce addirittura la figura di "comunità nemiche".

Si consiglia di leggere anche l'articolo "Un 270 bis non si nega a nessuno

Storia della legislazione repressiva in Italia", che presenta un quadro della precedente legislazione contro i reati politici.

Di Giuseppe Pelazza abbiamo pubblicato anche l'articolo "Qualcuno odia la nostra libertà... e non è Osama bin Laden".



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Anche il Diritto dei paesi occidentali abbandona la vantata civiltà giuridica per farsi portatore delle "nuove" esigenze di guerra.

La guerra "globale" che gli Stati Uniti d'America, con al seguito gli stati europei, hanno iniziato per liberare il mondo dal terrorismo - ossia per consolidare le loro pratiche di rapina verso i detentori di fonti energetiche e materie prime, per migliorare la loro presenza strategico-militare nell'Asia Centrale e in altre parti del mondo e per rimodellare gli interni assetti istituzionali al fine di fare i conti con i movimenti di opposizione - si muove, come sappiamo, su più piani.

Qui, brevemente, intendo occuparmi del piano della normativa penale, soprattutto per quanto riguarda l'ordinamento italiano.

Un nuovo reato: terrorismo internazionale

Il 18 ottobre 2001, "ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l’introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi" è stato emanato il decreto legge n. 374 poi convertito, con alcune modifiche, nella legge 15 dicembre 2001 n. 438, di cui esaminiamo gli aspetti più significativi.

All’interno dell’art. 270 bis (introdotto nel codice penale con il cosiddetto decreto Cossiga del dicembre 1979 e che già puniva le associazioni con finalità di terrorismo) viene inserita espressamente anche l’ipotesi dell’associazione con finalità di "terrorismo internazionale".

Le pene previste per la semplice partecipazione, già prima molto elevate, sono ulteriormente inasprite (da 5 a 10 anni).

A questo punto - sembra paradossale! - viene da rimpiangere il buon vecchio legislatore fascista che, con l’art. 306 del Codice Rocco, colpiva con pene da 3 a 9 anni chi partecipava al ben più agguerrito sodalizio definito, appunto, come "banda armata".

Ma il centro della questione è l’estrema vaghezza con cui viene indicato il comportamento punito. Infatti l’associazione vietata può anche soltanto "proporsi" il compimento di atti di violenza con le finalità in questione, e quindi la soglia della punibilità ricomprende anche la semplice intenzione.

Inoltre: che tipo di atti di violenza l’associazione dovrebbe avere il fine di compiere? In assenza di specificazioni, la nozione è amplissima, raggiungendo una vera e propria indeterminatezza su quale sia il comportamento vietato, con grave violazione dell’art. 25 della Costituzione. Ma, del resto, tale violazione già esisteva da tempo per il vecchio 270 bis, e ben pochi se ne sono lamentati …

Colpire i movimenti di massa

Dalla riformulazione della nozione generale di finalità di terrorismo consegue poi che per gli "atti di violenza … rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale" si applica l’aggravante prevista dall’art.1 del già ricordato decreto Cossiga, che determina un aumento di pena della metà, con l’impossibilità per giunta di cancellare tale aggravante con il riconoscimento di attenuanti, come succede invece per le aggravanti ordinarie.

Questa riformulazione sembra voler equiparare genericamente gli atti di violenza contro uno stato estero o un organismo internazionale e le finalità di terrorismo (con il conseguente inasprimento delle pene cui si è già accennato), con l’obiettivo quindi di colpire non solo i membri di associazioni ristrette bensì i partecipanti a movimenti di massa con connotazioni internazionaliste (e quali mai saranno?…).

La nuova legge introduce poi nel codice penale l’art. 270 ter che punisce, con pena fino a 4 anni, chi "fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione" a chi partecipa non solo alle associazioni punite dall’art. 270 bis ma anche alle "vecchie" associazioni sovversive previste dall’art. 270 per colpire comunisti, socialisti massimalisti e anarchici.

Per chi avesse questo tipo di intenzioni, alla luce di questa norma risulta più conveniente fornire vitto e alloggio ai partecipi di una banda armata (pena solo fino a 2 anni, in base all’art. 307 del codice penale) …



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